Dayco Europe S.r.l.
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CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico
Divisione Aftermarket
1. Ambito di applicazione

Il rapporto contrattuale concluso tra le parti per effetto dell'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore è esclusivamente regolato dalle presenti condizioni generali di acquisto, da quelle derogative o specifiche eventualmente riportate nell'ordine e/o diversamente concordate per iscritto, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente, rinunciando espressamente alle proprie condizioni generali e particolari di vendita.

2. Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui Dayco Europe S.r.l. a Socio Unico (qui di seguito Dayco ) riceve l'accettazione scritta dell'ordine sottoscritta dal Fornitore.

L'accettazione si riterrà valida solo se verrà firmata la scheda anagrafica fornirori e/o verranno sottoscritte anche le presenti Condizioni Generali d'Acquisto in ogni loro parte.

In mancanza di accettazione conforme a quanto sopra l'accettazione non si riterrà valida e pertanto Dayco potrà revocare l'ordine.

Qualora il Fornitore non comunicasse formalmente l'accettazione dell'ordine, ma desse esecuzione all'ordine ricevuto da Dayco, quest'ultima avrà diritto a rifiutarne l'esecuzione.

3. Prices

Salvo diverso accordo scritto, i prezzi indicati nell'ordine non potranno essere modificati.

In ogni caso, qualsiasi eventuale variazione dei prezzi, comunque motivata, sarà valida e vincolante per le parti solo se preventivamente accettata per iscritto da Dayco.

4. Informazioni tecniche e proprietà industriale

I disegni, i capitolati, le norme ed ogni altra informazione o documentazione tecnica, nonché i modelli, i campioni e le eventuali attrezzature specifiche, comunicati o messi a disposizione del Fornitore per l'esecuzione della fornitura, rimangono di esclusiva proprietà di Dayco; essi non potranno essere utilizzati dal Fornitore a fini diversi dall'esecuzione dell'ordine e dovranno essere puntualmente restituiti a Dayco entro e non oltre il termine di scadenza del contratto di fornitura.

Il Fornitore si impegna pertanto a non riprodurli o divulgarli a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la riservatezza.

Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Dayco suoi eventuali diritti di privativa industriale sui prodotti forniti .

Il Fornitore garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione in Italia e all'estero dei prodotti forniti non comportano alcuna violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi e si impegna pertanto a mantenere indenne Dayco da qualsiasi responsabilità relativa ad infrazioni di eventuali diritti di privativa industriale di terzi sui prodotti forniti.

5. Quantitativi ordinati

Il Fornitore è obbligato a consegnare l'esatta quantità di prodotti indicata nell'ordine emesso da Dayco. Saranno considerati probanti e definitivi i dati quantitativi riscontrati al controllo effettuato da Dayco al momento della consegna.

Qualora i quantitativi fossero superiori o inferiori a quanto indicato nell'ordine, Dayco potrà a propria discrezione:

a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati e modificare i successivi ordini in ragione della differenza quantitativa accertata al momento della consegna; o

b) respingere i quantitativi di prodotti eccedenti quanto ordinato, con facoltà, qualora il Fornitore non provveda all'immediato ritiro, di rispedire l'eccedenza a spese e rischio del Fornitore, addebitando a quest'ultimo gli eventuali pagamenti già effettuati e/o le spese di magazzinaggio; o

c) richiedere al Fornitore di inviare a proprie spese i quantitativi di merce risultati mancanti; o

d) ritenere annullato l'ordine e risolvere il contratto ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione al Fornitore.

6. Termini di consegna

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale della merce dal Fornitore a Dayco, i prodotti forniti si intendono sempre consegnati presso i magazzini di Dayco, o nei luoghi da quest'ultima indicato nell'ordine.

Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini ed i programmi di consegna indicati nell'ordine rispetto ai quali Dayco non accetta nè ritardi, nè consegne anticipate.

Dayco ha facoltà di rispedire al Fornitore le forniture eventualmente ricevute prima del termine pattuito, a spese e rischio del Fornitore o di addebitare a quest'ultimo le spese di magazzinaggio relative al periodo di anticipata consegna.

Salvo diverso accordo scritto, in caso di ritardi nelle consegne (anche parziali), imputabili al Fornitore, Dayco ha diritto di:

a) chiedere l'esecuzione dell'ordine ed applicare una penalità per il ritardo pari allo 0,5% del prezzo della fornitura non consegnata entro il termine pattuito per ogni settimana di ritardo, oltre il risarcimento di tutti gli ulteriori costi sostenuti da Dayco, salva diversa penalità indicata nell'ordine;

b) ritenere annullato l'ordine e risolvere il contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione al Fornitore.

7. Normativa di qualità Dayco

Salvo diverso accordo scritto con Dayco, il Fornitore deve mantenere in tutti i suoi stabilimenti produttivi, per i prodotti forniti a Dayco Europe, un unico Sistema Qualità certificato ISO 9001: 2000 e/o specifica tecnica per il settore automotive ISO TS 16949: 2002, e fornire copia della certificazione a Dayco. L'eventuale perdita della predetta certificazione comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale tra Dayco e il Fornitore.

Il Fornitore è obbligato a consegnare prodotti conformi alle specifiche indicate negli ordini.

Nel caso in cui il Fornitore fosse costretto a modificare in forma definitiva o temporanea le caratteristiche del prodotto o del processo produttivo, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione scritta a Dayco, indicando le ragioni per le quali è costretto alle predette modifiche e, nel caso di modifiche temporanee, la loro durata e i quantitativi che verranno così prodotti.

Qualora il Fornitore effettui le modifiche senza l'autorizzazione preventiva di Dayco, Dayco avrà diritto di rifiutare la consegna di prodotti non conformi alle specifiche indicate nell'ordine e, a propria discrezione, di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., mediante semplice comunicazione al Fornitore, fatto salvo il diritto del risarcimento di ogni danno patito da Dayco o di cui Dayco sia responsabile verso terzi, derivante da prodotti/processi modificati senza sua preventiva autorizzazione scritta.

Al fine di garantire la qualità dei propri prodotti, il Fornitore è obbligato a mantenere adeguate registrazioni dei collaudi e delle prove effettuate sui prodotti, nonché dei controlli delle attrezzature, degli strumenti di collaudo e di produzione, per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a 3 anni. Tali registrazioni dovranno essere disponibili in ogni momento per un eventuale esame da parte dei responsabili incaricati da Dayco;

I prodotti consegnati dal Fornitore dovranno essere imballati in contenitori che permettono il loro trasporto, manipolazione, e immagazzinamento senza alcun danneggiamento e dovranno essere conformi alle specifiche concordate con Dayco, nel rispetto delle norme internazionali.

Dayco si riserva la facoltà di controllare ogni lotto fornito onde verificare la conformità dei prodotti ai requisiti qualitativi espressi nelle specifiche.

8. Garanzia di qualità dei prodotti forniti

Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore garantisce per un periodo di 24 mesi dalla consegna a Dayco, che i prodotti forniti:

a) sono stati realizzati e consegnati in conformità alla normativa di qualità di Dayco di cui al precedente art. 7, nonché alle specifiche indicate nell'ordine;

b) sono conformi ad ogni disposizione di legge, regolamentare od amministrativa in vigore nel paese di produzione e di consegna.

c) sono esenti da vizi o difetti ed idonei ad assicurare le prestazioni necessarie per il corretto funzionamento dei prodotti ai quali andranno applicati;

La consegna e l'eventuale pagamento non esonerano il Fornitore da responsabilità circa la qualità e l'idoneità all'uso dei prodotti forniti.

Nel caso in cui durante il periodo di garanzia i prodotti forniti risultassero difettosi, in magazzino, durante la produzione e presso il cliente, Dayco, previa denunzia scritta al Fornitore dei vizi o dei difetti riscontrati e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni, avrà diritto a:

a) richiedere al Fornitore di ritirare e sostituire i prodotti difettosi a proprie spese; o

b) restituire i prodotti difettosi a spese del Fornitore senza chiederne la sostituzione e risolvere il contratto per la parte relativa ai prodotti respinti; o

c) risolvere il contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione al Fornitore, qualora la totalità dei prodotti consegnati risultasse difettosa; in tal caso Dayco dovrà restituire a spese del Fornitore i prodotti da quest'ultimo consegnati e il Fornitore dovrà restituire le somme pagate da Dayco per l'acquisto dei prodotti restituiti.

Dayco shall return, at the Supplier's expenses, the products delivered by the latter, and the Supplier shall repay the amounts paid by Dayco for the purchase of the returned products.

Fatto salvo quanto sopra esposto, Dayco si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere dal totale dei pagamenti in quel momento dovuti al Fornitore il pagamento di un importo pari al prezzo dei prodotti difettosi, fino a quando il Fornitore non abbia provveduto ad ottemperare alle richieste sostitutive da essa indicate.

Dayco ha diritto di controllare e verificare presso il Fornitore la qualità dei materiali impiegati, i metodi di fabbricazione e di collaudo dei prodotti oggetto della fornitura. Il Fornitore si impegna pertanto a consentire l'accesso presso i propri impianti al personale delegato da Dayco ad effettuare le verifiche ed i controlli di cui sopra.

9. Responsabilità del Fornitore per danni da prodotti difettosi

Il Fornitore è responsabile nei confronti dei consumatori / utenti finali per i danni cagionati da difetti dei prodotti forniti a Dayco, in conformità alla legge applicabile nei confronti del consumatore finale.

10. Manleva

Nel caso in cui Dayco fosse convenuta in giudizio da terzi per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale causata da difetti o vizi dei prodotti forniti, il Fornitore dovrà manlevare e indennizzare Dayco dei danni che sarà tenuta a risarcire nonché di tutte le spese processuali sostenute.

11. Cessione del contratto

Salvo diverso accordo scritto, il contratto ed i crediti da esso derivanti non sono cedibili; qualsiasi sua modifica o integrazione richiede la formale approvazione scritta da Dayco, a pena di nullità.

12. Riservatezza

Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore si obbliga a non rendere pubblici suoi rapporti commerciali con Dayco ed in ogni caso a trattare come Confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura di cui venga a conoscenza in connessione con l'esecuzione dell'ordine. In particolare, saranno ritenute Confidenziali tutte le informazioni tecniche inerenti ai componenti forniti dal Fornitore che andranno ad integrare i prodotti realizzati da Dayco.

Saranno altresì ritenute Confidenziali tutte le informazioni così definite da parte di Dayco, anche mediante dichiarazione scritta contestuale, o inviata al Fornitore entro i 30 giorni successivi alla loro comunicazione; in pendenza di tale termine le informazioni che Dayco comunicherà al Fornitore dovranno temporaneamente intendersi Confidenziali.

Il Fornitore è obbligato a mantenere riservate e pertanto a non divulgare a terzi le informazioni Confidenziali per un periodo di 10 anni dalla data di scadenza del presente rapporto di fornitura.

Il Fornitore si obbliga a custodire le informazioni Confidenziali e ogni documento ad esse inerente per tutta la durata del rapporto di fornitura, permettendone la consultazione soltanto al proprio personale che necessiti di tali informazioni per dare esecuzione alla fornitura dei componenti a favore di Dayco.

Il Fornitore potrà utilizzare liberamente le informazioni tecniche ricevute da Dayco, qualora fornisca la prova che esse:

a) erano già a sua conoscenza al momento della loro comunicazione da parte di Dayco; o

b) gli siano state comunicate da terzi; o

c) al momento della loro comunicazione, erano già state autonomamente sviluppate dal suo personale attraverso l'elaborazione di dati di pubblico dominio.

Alla scadenza del rapporto di fornitura con Dayco, o a richiesta di quest'ultima, il Fornitore è obbligato a restituire a Dayco tutta la documentazione inerente alle informazioni Confidenziali custodita ai sensi del par. 12.

13. Cause di recesso

Dayco ha diritto di recedere senza preavviso, mediante dichiarazione scritta in caso di:

a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione del Fornitore; o

b) interruzione o sospensione della attività produttiva del Fornitore; o

c) apertura di qualsiasi procedura concorsuale a carico del Fornitore; o

d) cessione della azienda del Fornitore; o

e) comunicazione scritta del Fornitore ove lo stesso dichiari di non essere in grado di far fronte alle proprie obbligazioni nei tempi e nei modi concordati con Dayco.

14. Legge Applicabile

Le presenti condizioni generali di acquisto sono regolate dalla legge italiana.

In caso di differenze e contrasti tra la versione in italiano di questo documento e quella in inglese, la versione in italiano prevarrà.

15. Foro Competente

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Tribunale di Chieti, fatta salva la facoltà di Dayco di adire ogni altro foro competente secondo le norme del Codice di Procedura Civile.